Art. 25.
(Cariche del consiglio del collegio nazionale).

      1. Il consiglio del collegio nazionale elegge un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere.
      2. Qualora il presidente o il vicepresidente siano assenti od impediti, le funzioni di supplente sono svolte dal membro più anziano per iscrizione all'albo e, in caso di pari anzianità, il più anziano per età.